Le DOC della Liguria: Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino Sottozona Costa dei Fieschi

❂ Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino Sottozona Costa dei Fieschi D.O.C.
(D.M. 1/9/1997 – G.U. n.211 del 10/9/1997; modificato con D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Genova: comprende per intero i territori dei comuni di Camogli, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante e Zoagli;
► base ampelografica
● bianco (anche spumante, passito): vermentino e/o bianchetta genovese min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Liguria, iscritti al Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 40%;
● rosato, rosso: ciliegiolo e/o dolcetto min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Liguria, iscritti al Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 40%;
● Moscato (anche passito): moscato bianco 100%;
► norme per la viticoltura
● è ammessa l’irrigazione di soccorso;
● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere una densità minima di 4.000 ceppi/Ha;
● la resa di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 8,5 t/Ha e 11,00% vol. per i bianchi, 11,50% per rosati e rossi;
► norme per la vinificazione
● la resa massima delle uve in vino finito, per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi”, con l’esclusione della tipologia passito, non deve essere superiore al 70%;
● la resa massima delle uve in vino finito, calcolata sull’uva fresca, per i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” bianco passito e Moscato passito non deve essere superiore al 50%;
● le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell’ambito del territorio amministrativo della Regione Liguria. È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell’ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe;
● le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuale con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, con l’esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica;
● nella vinificazione delle uve, destinate all’ottenimento dei vini passiti, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell’aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 300 g/l;
● per i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” Sottozona “Costa dei Fieschi”, con l’esclusione dei vini passiti, sono consentite le pratiche dell’arricchimento con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
● i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” Sottozona “Costa dei Fieschi” con la menzione “passito” devono essere immessi al consumo dopo il 1° novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● per i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino ” o “Portofino” Sottozona “Costa dei Fieschi”, con l’esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● i vini a denominazione di origine controllata “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” sottozona “Costa dei Fieschi” devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro dalla capacità massima di 5 litri a esclusione della tipologia spumante.

