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► zona di produzione
● in provincia di Cosenza: comprende l’intero territorio amministrativo, esclusi i fondo valle ed i vigneti ubicati al di sopra degli 800 m., dei comuni di Aprigliano, Cellara, Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo, Mangone, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati e Pietrafitta;
► base ampelografica
● bianco (anche passito, vendemmia tardiva): greco bianco, guarnaccia bianca, pecorello, montonico (localmente mantonico), da soli o congiuntamente, min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
● bianco spumante: mantonico minimo 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
● con menzione del vitigno bianchi (anche spumante, passito): Greco Bianco, Guarnaccia Bianca, Malvasia Bianca, Montonico Bianco (localmente detto Mantonico), Pecorello, Chardonnay min. 85%, possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Calabria, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale;
● rosato: greco nero, magliocco, gaglioppo, aglianico, calabrese, da soli o congiuntamente, min. 60%, possono concorrere altri vitigni, fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
● spumante rosé: mantonico min. 60%, possono concorrere, da soli o congiuntamente i vitigni a bacca nera greco nero, magliocco, gaglioppo, aglianico e calabrese max. 40%;
● rosso (anche, riserva, passito, vendemmia tardiva, novello): Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera) min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
● con menzione del vitigno rosso (anche passito): Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera) min. 85%, possono concorrere greco nero, gaglioppo, aglianico, calabrese, da soli o congiuntamente, max. 15%;
● con menzione del vitigno rossi: Gaglioppo, Greco nero, Aglianico, Calabrese, Cabernet Sauvignon e/o Cabernet, Merlot, Sangiovese min. 85%, possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Calabria, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere i seguenti:

● le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” con l’indicazione della Vigna devono provenire da vigneti aventi una resa massima di uva per ettaro e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento dei vini devono essere effettuate all’interno del territorio dei comuni interessati;
● il vino a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza Sottozona Donnici” Rosso, con o senza indicazione della sottozona, dopo 24 mesi di invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia, può fregiarsi della menzione “Riserva“;
● per la produzione delle tipologie Passito, le uve, dopo un’accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento all’aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata;
● la Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza Sottozona Donnici” Novello deve essere ottenuta con la macerazione carbonica di almeno il 40% delle uve;
● la tipologia Spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 9 mesi e la durata del procedimento di elaborazione non deve essere inferiore a 12 mesi;
► norme per l’etichettatura
● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza” Sottozona Donnici, nelle tipologie Bianco, Rosso e Rosato, che derivino dall’assemblaggio di due varietà di vitigno, è ammessa l’indicazione dei vitigni che lo compongono esclusivamente nelle informazioni al consumatore ed alle seguenti condizioni:
– essa non contenga il riferimento geografico della denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza”
– siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica della altre informazioni al consumatore
– le varietà da cui il vino deriva devono essere indicate in ordine decrescente in relazione alle quantità utilizzate e che ognuno di esse partecipi per almeno il 15% del totale
– il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varietà menzionate |