Le DOC del Piemonte: Barbera d’Alba

❂ Barbera d’Alba D.O.C.
(D.P.R. 27/5/1970 – G.U. n.228 del 9/9/1970; ultima modifica D.M. 6/8/2021 – G.U. n.295 del 20/12/2021 – G.U.U.E. C31 – 21/1/2022)
► zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l’intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d’Alba, Cossano Belbo, Diano d’Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Monticello d’Alba, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d’Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno e Vezza d’Alba; e in parte il territorio dei comuni di Baldissero d’Alba, Bra, Cortemilia, Cherasco, La Morra, Monchiero, Montà d’Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Narzole, Pocapaglia, S. Stefano Roero e Sommariva Perno;
► base ampelografica
● anche superiore: barbera min. 85%, nebbiolo max. 15%;
► norme per la viticoltura
● le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali;
- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot o cordone speronato) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata è di 10 t/Ha (9 t/Ha per i vini “Barbera d’Alba” e “Barbera d’Alba” Superiore con menzione “vigna“), il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla vinificazione è di 11,00% vol. (11,50% vol. per la tipologia Superiore e per i vini “Barbera d’Alba” che si fregiano della menzione “vigna“, 12,00% per la tipologia Superiore con menzione “vigna“);
● la denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” e “Barbera d’Alba” Superiore può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e l’invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” devono essere effettuate all’interno delle province di Cuneo, Asti e Torino;
● per la tipologia Superiore è previsto un periodo di invecchiamento di 12 mesi, di cui 4 in legno, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve;
● per la tipologia Superiore l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione del vino “Barbera d’Alba”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini “Barbera d’Alba” intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l’indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
● per tutte le tipologie è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” per la commercializzazione devono essere di forma corrispondente ad antico uso e tradizione, di vetro, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge, ma comunque non inferiori a 18,7 cl. e con l’esclusione del 200 cl.;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
Il Barbera d’Alba nasce nelle langhe, termine che secondo alcuni studiosi deriverebbe da “Langues” che non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati dal mutare delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell’Era Terziaria o Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca caratterizza il comprensorio di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro. Il terreno di cui è composto il territorio nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama “terreno tortoriano”, uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate.
Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline biancheggianti piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite. Il vitigno Barbera attesta in maniera esemplare la fortuna del territorio di Langa e Roero: produrre grandi vini da invecchiamento ed al contempo regalare emozioni nei vini più giovani. Viene coltivato prevalentemente sui versanti Sud – Ovest, con forma di allevamento a spalliera con potatura guyot.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Il Barbera d’Alba è ottenuto dalla vinificazione in purezza del vitigno Barbera, anche se in alcuni casi è tradizionale un piccolo assemblaggio con il Nebbiolo per smorzare la caratteristica acidità del vitigno.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Il Barbera era considerato, in passato, un vino “rustico”, ma con il tempo è cresciuto nella stima del pubblico perché si è dimostrato capace di offrire, tramite appropriati processi di vinificazione, sia ottimi vini di pronta beva, sia vini di media longevità e buona struttura che resistono al tempo e confermano, dopo molti anni, i caratteri più originali di una terra e di un vitigno di particolare prestigio.
La sottozona Castellinaldo si estende alla sinistra orografica del fiume Tanaro sul territorio di sei comuni dove i terreni sono più sciolti e la componente sabbiosa è maggiore rispetto agli altri comuni dove si produce il Barbera d’Alba. Questo aspetto ha da sempre differenziato i vini prodotti in quest’area, facendo in modo che il binomio “Barbera d’Alba” e “Castellinaldo” fosse sempre più forte tanto che dopo essere già riconosciuto da numerose pubblicazioni, anche importanti, come la monografia del Fantini a fine Ottocento, prosegue fino agli anni Novanta del Novecento dove i produttori di Castellinaldo già uniti in un’associazione, decidono di adottare un regolamento d’uso più restrittivo rispetto al Barbera d’Alba.


