Le DOC del Piemonte: Barbera d’Alba Sottozona Castellinaldo

❂ Barbera d’Alba Sottozona Castellinaldo D.O.C.
(D.M. 6/8/2021 – G.U. n.295 del 20/12/2021 – G.U.U.E. C31 – 21/1/2022)
► zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l’intero territorio del comune di Castellinaldo d’Alba e in parte i territori dei comuni di Canale, Castagnito, Guarene, Magliano Alfieri, Priocca e Vezza d’Alba, in provincia di Cuneo;
► base ampelografica
● barbera min. 85%, nebbiolo max. 15%;
► norme per la viticoltura
● le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali;
- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot o cordone speronato) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva ammessa per la produzione di vino “Barbera d’Alba” sottozona “Castellinaldo” è di 9,5 t, pari a 66,5 ettolitri per ettaro, in coltura specializzata con titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.;
● le uve destinate alla produzione del vino “Barbera d’Alba” sottozona “Castellinaldo” che intendono fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% vol. Per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto, da cui provengono le uve dovrà avere un’età di impianto di almeno 7 anni;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e l’invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” sottozona “Castellinaldo”, devono essere effettuate all’interno delle province di Cuneo, Asti e Torino;
● il vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” designato con la sottozona “Castellinaldo” deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento di 14 mesi di cui almeno 6 in legno e 3 in bottiglia, calcolati a decorrere dal 1° di novembre dell’anno di raccolta delle uve;
● per il vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” designato con la sottozona “Castellinaldo” l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1°gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione del vino “Barbera d’Alba” sottozona “Castellinaldo”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” alle condizioni previste dalla vigente normativa nazionale;
● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” accompagnata dalla sottozona “Castellinaldo”, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” sottozona “Castellinaldo”, per la commercializzazione devono essere di forma corrispondente ad antico uso e tradizione, di vetro, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge, ma comunque non inferiori a 18,7 cl. e con l’esclusione del 200 cl.;
► legame con l’ambiente geografico
● D) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
La sottozona Castellinaldo si estende alla sinistra orografica del fiume Tanaro sul territorio di sei comuni dove i terreni sono più sciolti e la componente sabbiosa è maggiore rispetto agli altri comuni dove si produce il Barbera d’Alba. Questo aspetto ha da sempre differenziato i vini prodotti in quest’area, facendo in modo che il binomio “Barbera d’Alba” e “Castellinaldo” fosse sempre più forte tanto che dopo essere già riconosciuto da numerose pubblicazioni, anche importanti, come la monografia del Fantini a fine Ottocento, prosegue fino agli anni Novanta del Novecento dove i produttori di Castellinaldo già uniti in un’associazione, decidono di adottare un regolamento d’uso più restrittivo rispetto al Barbera d’Alba.



