Statistiche web
Doc e DocgLe regole del vino

Le DOC del Piemonte: Langhe Sottozona Nascetta del Comune di Novello o Nas-cëtta del Comune di Novello

mappa vino doc Langhe Sottozona Nascetta del Comune di Novello


❂ Langhe Sottozona Nascetta del comune di Novello o Nas-cëtta del comune di Novello D.O.C.
(Approvato con D.M. 22/11/94 – G.U. n.283 del 3/12/94; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)


zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Novello e parte dei comuni di Barolo e Monforte d’Alba;


base ampelografica
anche passito: nascetta;


norme per la viticoltura
le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

  • terreni: sono da preferire i terreni marnosi, sia tendenti al sabbioso che tendenti all’argilloso, preferibilmente poco fertili. Sono accettabili anche terreni argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
  • giacitura: collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati;
  • altitudine: compresa tra i 200 e i 500 metri s.l.m.; per i nuovi impianti non inferiore a 250 m s.l.m.;
  • esposizione: soleggiata, adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
  • densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi a ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot, il cordone speronato e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 9 t/Ha e 11,50% vol. (13% vol. per il passito):

la denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”, può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché i relativi vigneti abbiano un’età di impianto di almeno 3 anni e siano rispettate le seguenti rese massime di uva per ettaro e titoli alcolometrici volumici minimi naturali:
▪ terzo 4,8 – 12,00% vol.
▪ quarto 5,6 – 12,00% vol.
▪ quinto 6,4 – 12,00% vol.
▪ sesto 7,2 – 12,00% vol.
▪ dal settimo 8,1 – 12,00% vol,;


norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione del vino Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e del vino Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni di Novello, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba e Roddi; tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, tali operazioni possono essere svolte nel territorio della provincia di Cuneo;
è consentito l’arricchimento della gradazione zuccherina secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente;
è consentita a scopo migliorativo, nella misura massima del 15% del volume, la correzione del mosto o del vino Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” più giovane con analogo mosto o vino più vecchio e viceversa;
i vini a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” devono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento di mesi 5, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve. L’immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data del 20 aprile dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve;
i vini a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” passito devono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento di mesi 10 a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve. L’immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data del 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve. Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto alla DOC;
per la tipologia Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, la metodologia di produzione prevede la fermentazione di uve appassite attraverso il mantenimento sui tralci nei filari o su graticci o con altre idonee sistemazioni dei grappoli all’interno di ambienti adeguatamente aerati;


norme per l’etichettatura e il confezionamento
Nella designazione dei vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”, la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:
▪ le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
▪ i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
▪ coloro che, nella designazione e presentazione dei vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
▪ la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
▪ la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo non sia di dimensione uguale o inferiore del carattere usato per la denominazione a quelle utilizzate per la denominazione Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”;

nella designazione e presentazione dei vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” devono essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 37,5 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2010 collabora all'evento Terre di Vite di Barbara Brandoli e dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio