|
► zona di produzione
● in provincia di Latina: comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina;
► base ampelografica
● bianco, bianco frizzante, bianco spumante: trebbiano toscano min. 55%, chardonnay max 30%, malvasia del Lazio max 30%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;
● rosato, rosato frizzante, rosso, rosso frizzante, rosso Novello: merlot min. 55%, sangiovese max. 30%, cabernet sauvignon max. 30%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;
● con menzione del vitigno bianco: Trebbiano min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;
● con menzione del vitigno rossi: Sangiovese, Merlot (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei vigneti non potrà essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Non sono ammessi impianti a tendone e/o a pergola;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie Bianco; Spumante e Trebbiano, 12 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie Rosato, Rosso, Sangiovese e Merlot;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della denominazione;
● i prodotti utilizzati per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Circeo”, ad esclusione del mosto concentrato rettificato;
► norme per l’etichettatura
● per tutte le tipologie di vino elencate è obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve |