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► zona di produzione ● in provincia di Agrigento: comprende i terreni vocati alla qualità all’interno dei confini territoriali dei Comuni di Caltabellotta e Sciacca;
► base ampelografica ● bianco: min. 70% inzolia e/o grecanico e/o chardonnay e/o catarratto bianco lucido, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Agrigento max. 30%; ● con menzione del vitigno bianchi: min. 85% grecanico, inzolia, chardonnay, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Agrigento max. 15%; ● Riserva Rayana: min. 80% inzolia e/o catarratto bianco lucido, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Agrigento max. 20%; ● rosato, rosso, riserva: min. 70% nero d’Avola e/o cabernet sauvignon e/o merlot e/o sangiovese; possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Agrigento max. 30%; ● con menzione del vitigno rossi: Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Agrigento max. 15%;
► norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 3.000 ceppi/Ha; ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 12 t/Ha per i vini bianchi con o senza menzione del vitigno, rosati e rossi con o senza menzione del vitigno, 10 t/Ha per Riserva Rayana e Rosso Riserva; ● il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 10,00% vol. per il Grecanico, 10,50% per i vini bianchi e rosati, 11,00% per i vini rossi, 12,50% vol. per il Rosso Riserva e 13,00% vol. per il Riserva Rayana;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, nonché di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento, debbono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata; ● i vini che intendono fregiarsi della menzione Riserva, devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento minimo di almeno 2 anni, di cui almeno uno in botti di legno;
► norme per l’etichettatura sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Sciacca” deve sempre figurare, in modo veritiero e documentabile, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
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