► zona di produzione
● in provincia di Cosenza: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaformosa, Altomonte, Fagnano Castello, Firmo, Lungro, Malvito, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Sant’Agata d’Esaro, Spezzano Albanese, Tarsia e Terranova da Sibari;
► base ampelografica
● bianco (anche passito, vendemmia tardiva): greco bianco e/o guarnaccia bianca e/o Pecorello e/o montonico (loc. mantonico) min. 70%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 30%;
● rosato: greco nero e/o magliocco e/o gaglioppo e/o aglianico e/o calabrese min. 70%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 30%;
● rosso (anche riserva, passito, vendemmia tardiva): Magliocco (loc. guarnaccia nera o magliocco dolce o mantonico nero o lacrima) min. 70%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 30%;
● con menzione del vitigno rosso (anche riserva): Magliocco (loc. guarnaccia nera o magliocco dolce o mantonico nero o lacrima) min. 85%, possono concorrere greco nero e/o gaglioppo e/o aglianico e/o calabrese, max. 15%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 10 t/Ha (7 t/Ha per la tipologia “Magliocco”) e 10,50% vol. per Bianco e Rosato, 11,00% vol. per il Rosso, 11,50% per il Rosso Riserva, 12,00% vol. per Magliocco e Vendemmia Tardiva, 13,00% per il Passito;
● per la produzione della tipologia Passito, le uve devono essere sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico minimo del 16%;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito della provincia di Cosenza;
● i vini “Terre di Cosenza Sottozona Esaro” Rosso e Magliocco, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,5% e che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, possono essere destinati a “Riserva“. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza” Sottozona Esaro, nelle tipologie Bianco, Rosso e Rosato, che derivino dall’assemblaggio di due varietà di vitigno, è ammessa l’indicazione dei vitigni che lo compongono esclusivamente nelle informazioni al consumatore ed alle seguenti condizioni:
– essa non contenga il riferimento geografico della denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza”
– siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica della altre informazioni al consumatore
– le varietà da cui il vino deriva devono essere indicate in ordine decrescente in relazione alle quantità utilizzate e che ognuno di esse partecipi per almeno il 15% del totale
– il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varietà menzionate |