► zona di produzione ● in provincia di Terni: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Alviano, Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Sangemini, Stroncone e Terni;
► base ampelografica ● bianco, Vin Santo: trebbiano toscano min. 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria max. 50%; ● rosato, rosso, rosso riserva, Novello, Vin Santo occhio di Pernice: sangiovese min. 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria max. 50%; ● con menzione del vitigno bianchi: Malvasia Toscana, Grechetto, min. 85%, possono concorrere altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria max. 15%; ● con menzione del vitigno rossi: Ciliegiolo (anche riserva), Sangiovese (anche riserva), Merlot (anche riserva), min. 85%, possono concorrere altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l’irrigazione di soccorso prima dell’invaiatura; ● i nuovi impianti e reimpianti devono essere realizzati con almeno 2.500 viti per ettaro; ● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 12 t/Ha per tutti i vini ad eccezione delle tipologie “Amelia” Rosso Riserva, Ciliegiolo Riserva e Sangiovese Riserva, per le quali la resa massima deve essere di 11 t/Ha; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol. per le tipologie Bianco, Grechetto, Rosso, Rosato e Novello, 11,00% vol. per la Malvasia, 11,00% vol. per Merlot, 11,00% vol. per Ciliegiolo e Sangiovese, 12,50% vol. per Rosso riserva, Merlot Riserva, Sangiovese Riserva e Ciliegiolo Riserva;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, conservazione, maturazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione; ● per le tipologie Bianco, Malvasia, Rosato, Rosso, Novello, Rosso Riserva, Ciliegiolo e Ciliegiolo Riserva, Sangiovese a Sangiovese Riserva, Merlot e Merlot Riserva è consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali. L’arricchimento è ammesso solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Amelia”, con mosti concentrati rettificati o con altre tecniche di arricchimento previste dalla vigente normativa; ● i vini a denominazione di origine controllata “Amelia” Merlot, Rosso, Ciliegiolo e Sangiovese, possono fregiarsi della qualificazione “Riserva” solo se sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno e 6 mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° Novembre dell’anno della vendemmia; ● per la produzione della tipologia “Amelia” Vin santo e Vin Santo Occhio di Pernice il metodo di vinificazione prevede quanto segue: l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo; il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, ed è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 35%; la conservazione e l’invecchiamento devono essere effettuati in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno 2 anni. L’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura ● nella presentazione e designazione dei vini è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
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