Statistiche web
Doc e DocgLe regole del vino

Le DOC dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona Longiano

Mappa vino doc Romagna sottozona Longiano


❂ Romagna Sottozona Longiano D.O.C.
(Approvato con D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 26/5/2022 – G.U. n.130 del 6/6/2022, G.U.U.E. n.C 386 del 7/10/2022)


zona di produzione
● in provincia di Forli-Cesena: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Borghi e Montiano.
Il confine a valle per i Comuni di Longiano e Savignano sul Rubicone è delimitato dalla SS 9 via Emilia; a ovest dal confine del comune di Longiano con il comune di Cesena si imbocca la via Cà Vecchia e si prosegue verso sud fino all’abitato di Calisese che si attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa fino alla via Casale che si percorre fino all’incrocio con la via Fageto percorsa fino all’incrocio con la via Rudigliano e attraverso l’abitato di Ardiano si prosegue fino all’incrocio con la via Garampa (SP 75) e per via Garampa fino all’abitato di Montecodruzzo da cui si discende fino al torrente Ansa e si risale in località Ca’ di Quagliotto e si prosegue per la SP 11 attraversando gli abitati di Montegelli, Rontagnano, Barbotto e Savignano di Rigo fino al confine Regionale e del comune di Sarsina.
A est dal confine con la provincia di Rimini sulla SS 9 via Emilia in località Ponte di Mezzo lungo il confine con la provincia di Rimini verso sud fino all’incrocio con il confine regionale e lungo questo fino all’incrocio con il confine del comune di Sarsina con la via Savignano di Rigo – Cicognaia (E/R) via Decio Raggi (Marche);


base ampelografica
● bianco: trebbiano min. 60%, possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni albana e chardonnay da soli o congiuntamente fino a un massimo del 40%;
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;


norme per la viticoltura
per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Bianco Longiano la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 1.500 ceppi per ettaro;
per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Longiano la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11% vol. per il “Romagna” Bianco Longiano, 9 t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Sangiovese Longiano, 9 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese Longiano Riserva;


norme per la vinificazione
per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano e “Romagna” Bianco Longiano le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato in precedenza. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Longiano, anche Riserva, e “Romagna” Bianco Longiano devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
il vino DOC “Romagna” Bianco Longiano non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° giugno dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
il vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo a quello di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano, anche riserva, e per il vino DOC “Romagna” Bianco Longiano, è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano, anche riserva, e nel vino DOC “Romagna” Bianco Longiano è ammesso l’arricchimento nella misura massima dell’1% vol.;


norme per l’etichettatura e il confezionamento
per il vino “Romagna” Sangiovese Longiano Riserva, e per il vino “Romagna” Bianco Longiano, è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2010 collabora all'evento Terre di Vite di Barbara Brandoli e dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio