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Doc e DocgLe regole del vino

Le DOCG del Piemonte: Barbaresco

Le Doc del Piemonte: Barbaresco


❂ Barbaresco D.O.C.G.
(Approvato D.O.C. con D.P.R. 23/4/1966 – G.U. n.145 del 14/6/1966; approvato D.O.C.G. con D.P.R. 3/10/1980 G.U. n.242 del 3/9/1981; ultima modifica D.M. 17/4/2015 – G.U. n.97 del 28/4/2015)


zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l’intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione “San Rocco Seno d’Elvio” già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba;


base ampelografica
anche riserva: nebbiolo (Lampia e Michet, mentre la varietà Rosé non è più ammessa);


norme per la viticoltura
le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

  • terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
  • giacitura: collinare; sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
  • altitudine: non superiore a 550 m s.l.m.;
  • esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord;
  • densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.
    I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.500;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot);

la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco” e “Barbaresco” Riserva, anche con “menzione geografica aggiuntiva“, deve essere di 8 t/ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve è di 12,00% vol.;
la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco”, “Barbaresco” Riserva, entrambi con “menzione geografica aggiuntiva” e “vigna” seguita dal relativo toponimo, deve essere di 7,20 t/ha e 12,50% vol..
Nel caso in cui la denominazione d’origine controllata e garantita «Barbaresco» con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» con relativo toponimo o nome tradizionale, fosse utilizzata per vigneti con meno di sette anni d’età, la produzione di uve ad ettaro e il titolo alcolometrico volume minimo naturale ammessi sono pari a:

  • 3° anno – 4,3 t/ha e 12,50% vol.
  • 4° anno – 5 t/ha e 12,50% vol.
  • 5° anno – 5,8 t/ha e 12,50% vol.
  • 6° anno – 6,5 t/ha e 12,50% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione;
è consentito l’arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente;
il periodo di invecchiamento minimo obbligatorio, con decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta, è di 26 mesi (di cui 9 in legno) per il “Barbaresco” e 50 mesi (di cui 9 in legno) per il “Barbaresco” Riserva;
l’immissione al consumo è consentita a partire dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia per il “Barbaresco”, e dal 1° gennaio del quinto anno successivo alla vendemmia per il “Barbaresco” Riserva;


norme per l’etichettatura e il confezionamento
è consentito l’utilizzo della menzione “vigna” a condizione che sia rivendicata anche la “menzione geografica aggiuntiva” e purché:

  • le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
  • tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della Denominazione;
  • coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini “Barbaresco” intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l’indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
  • la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
  • la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;

la denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco” e “Barbaresco Riserva” può essere seguita da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric – Micca, Ca’ Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagota, Nervo, Ovello, Pajè, Pajorè, Pora, Rabajà, Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, Ronchi, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana.
Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste nei successivi paragrafi. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra;

nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barbaresco»;
nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» Riserva, la DOCG può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
la menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG «Barbaresco»;
per tutte le tipologie di vino previste è obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve;
le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl, con l’esclusione di quelle da 200 cl.;
su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l’utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12 e 15;


legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Il Barbaresco nasce nelle langhe, termine che secondo alcuni studiosi deriverebbe da “Langues” che non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati dal mutare delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell’Era Terziaria o Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca caratterizza il comprensorio di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro. Il terreno di cui è composto il territorio nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama “terreno tortoriano”, uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate.
Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite.)
Il Barbaresco è ottenuto da Nebbiolo in purezza e viene coltivato in tre comuni a Nord-Est di Alba che è compresa in parte nell’area di produzione. Viene coltivato da sempre secondo i metodi tradizionali della zona: potatura a guyot e sistema di allevamento a spalliera con vegetazione assurgente. Il Nebbiolo nella zona del Barbaresco origina vini dal colore rosso granato con riflessi arancioni, dal profumo etereo, gradevole e intenso, dal sapore asciutto, pieno e delicato, vellutato, giustamente tannico.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Possiamo distinguere i colli di Barbaresco e Neive dove si originano vini caratterizzati da una parte da struttura, pienezza tannica e potenza, dall’altra da morbidezza, ricchezza fruttata e finezza; ed i colli di Treiso che originano vini con caratteristiche più legate alla finezza e all’eleganza che alla struttura. Il terreno di cui è composto il territorio di Barbaresco nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama “terreno tortoriano”, uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario del Piemonte.
Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate. Queste marne sono di un colore grigiobluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
La coltivazione del Nebbiolo in questa zona ha origini molto antiche: secondo alcuni furono i Galli i primi ad essere attratti dal vino Barbaritium e per questo giunsero in Italia; altri sostengono che il Barbaresco derivi il suo nome dai popoli Barbari che causarono la caduta dell’Impero Romano.
Quale che sia la sua origine, oggi poco importa: certamente è una delle prime denominazioni riconosciute in Italia nel 1966 insieme al Barolo.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2010 collabora all'evento Terre di Vite di Barbara Brandoli e dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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