Le DOC del Trentino: Trentino Sottozona Valle di Cembra o Cembra

❂ Trentino Sottozona Valle di Cembra o Cembra D.O.C. (Approvato con D.M. 6/9/2002 – G.U. n.221 del 20/9/2002; ultima modifica con P.M. 28/2/2018, G.U.U.E. n.C225 del 5/7/2019)
★ Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le norme della DOC “Trentino Superiore” ★
► zona di produzione
● in provincia di Trento: nei comuni della Valle di Cembra Albiano, Altavalle limitatamente ai comuni catastali di Faver, Grumes e Valda, Cembra, Lisignago, Giovo, Lona-Lases limitatamente ai comuni catastali di Lona e Lases, Segonzano in provincia di Trento.
I vigneti idonei alla produzione dei vini “Trentino Superiore” sottozona “Valle di Cembra” o “Cembra” devono rispondere ai seguenti requisiti previsti per le corrispondenti varietà di vite:
▪ Müller Thurgau: terreni sulle pendici, dotati di esposizione ottimale, posti a un’altitudine non inferiore a 500 metri s.l.m..
▪ Pinot nero: terreni sulle pendici, limitatamente alle zone meno precoci, posti a un’altitudine non inferiore a 350 metri s.l.m. e non superiore ai 700 m.s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione; oltre i 700 metri di quota nei soli versanti esposti a sud.
▪ Riesling renano: terreni sulle pendici, posti a un’altitudine non inferiore a 300 metri s.l.m. e non superiore ai 700 m s.l.m. limitatamente alle zone con buona esposizione; oltre i 700 metri di quota nei soli versanti esposti a sud.
▪ Schiava: terreni sulle pendici, dotati di esposizione ottimale, posti ad un’altitudine non inferiore a 250
metri s.l.m.
► base ampelografica
● (con menzione del vitigno bianchi): Müller Thurgau, Riesling renano. Possono concorrere alla produzione di detti vini uve a bacca bianca, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella provincia di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%;
● (con menzione del vitigno rossi): Pinot nero, Schiava (Schiava gentile, Schiava grossa, Schiava grigia). Possono concorrere alla produzione di detti vini uve a bacca nera, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella provincia di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere i seguenti:
- Müller Thurgau, Schiava e Schiava gentile: 12 t/Ha e 10,50% vol.;
- Riesling renano: 8 t/Ha e 11,00% vol.;
- Pinot Nero: 7 t/Ha e 11,50% vol.;
Su detti limiti di resa non è ammessa alcuna tolleranza.
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all’interno del territorio della Provincia autonoma di Trento;
● prima di essere immessi al consumo i vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno 4 mesi per quanto riguarda le varietà Müller Thurgau e Schiava, e di almeno 12 mesi per le varietà Riesling renano e Pinot nero. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve;
► norme per l’etichettatura
●nella designazione del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” Marzemino accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Valle di Cembra” o “Cembra” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31, comma 10, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238;
● nell’etichettatura del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Valle di Cembra” o “Cembra” è obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve

