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Doc e DocgLe regole del vino

Le DOC dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona Castrocaro e Terra del Sole

Romagna sottozona Castrocaro Terme e Terra del Sole


❂ Romagna Sottozona Castrocaro e Terra del Sole D.O.C.
(Approvato con D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 26/5/2022 – G.U. n.130 del 6/6/2022, G.U.U.E. n.C 386 del 7/10/2022)


zona di produzione
● in provincia di Forli-Cesena: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano e la seguente parte del Comune di Forlì: dall’incrocio di Via Borsano (SP 57) con Via del Tesoro, si procede per Via Tomba in direzione Massa, poi ancora per Via del Tesoro. Da questa si prosegue per Via Braga fino a rientrare in Via del Partigiano (SP 56).
Si continua in direzione Forlì fino all’incrocio con Via del Gualdo, svoltando a sinistra su quest’ultima (SP 141) e proseguendo per Via Ossi. All’incrocio con Via Scaletta, a sinistra, si procede per quest’ultima fino a raggiungere Via Campagna di Roma, quindi ancora a sinistra e poi a destra per Via Framonta fino a Via Ciola, sita nel territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;


base ampelografica
● bianco: albana min. 60%, può concorrere alla produzione di detto vino il vitigno Trebbiano fino a un massimo del 40%, da solo o congiuntamente ad altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna fino a un massimo del 5%;
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;


norme per la viticoltura
per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Bianco Castrocaro, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 1500 ceppi per ettaro;
per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11,5% vol. per il “Romagna” Bianco Castrocaro, 9 t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, 9 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Riserva;


norme per la vinificazione
per i vini DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole e “Romagna” Bianco Castrocaro e Terra del Sole le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato in precedenza. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche Riserva, e “Romagna” Bianco Castrocaro e Terra del Sole, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
il vino DOC “Romagna” Bianco Castrocaro non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° marzo dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° gennaio dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
il vino DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° giugno dell’anno successivo alla raccolta delle uve.
il vino DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo a quello di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, e “Romagna” Bianco Castrocaro e Terra del Sole, è vietata qualunque forma di arricchimento;


norme per l’etichettatura e il confezionamento
per il vino “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Riserva, e “Romagna” Bianco Castrocaro e Terra del Sole, è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2010 collabora all'evento Terre di Vite di Barbara Brandoli e dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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