Le DOCG del Piemonte: Asti

❂ Asti D.O.C.G.
(Approvato D.O.C. con D.M. 9/7/1967 – G.U. n.199 del 9/8/1967; approvato D.O.C.G. con D.M. 29/11/1993 – G.U. n.289 del 7/12/1993; ultima modifica D.M. 22/12/2021 – G.U. n.4 del 7/1/2022)
► zona di produzione
● in provincia di Cuneo: l’intero territorio dei Comuni di Camo (dal 2019 incorporato nel Comune di S. Stefano Belbo), Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Serralunga d’Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d’Alba, Treiso, Trezzo Tinella e le frazioni di Como e San Rocco Seno d’Elvio del comune di Alba;
● in provincia di Asti: l’intero territorio dei comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocchetta Palafea, San Marzano Oliveto, Sessame, San Giorgio Scarampi e Vesime;
● in provincia di Alessandria: l’intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;
► base ampelografica
● Asti o Asti Spumante, Asti o Asti Spumante Metodo Classico (Metodo Tradizionale), Moscato d’Asti, Moscato d’Asti Vendemmia Tardiva: moscato bianco min. 97%, possono concorrere le uve provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, max. 3%;
► norme per la viticoltura
● I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva, del mosto e del vino;
● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 4.000 ceppi/Ha;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di:
- Asti Spumante: 10 t/Ha e 9,00% vol.
- Moscato d’Asti: 10 t/Ha e 10,00% vol.
- Asti Spumante Metodo Classico: 10 t/Ha e 10,00% vol.
- Moscato d’Asti Vendemmia Tardiva: 6 t/Ha e 12,00% vol.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino “Moscato d’Asti”, con l’esclusione di tutte le altre tipologie, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol.;
● le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali idonei;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia Vendemmia Tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione dei vini, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le tipologie, devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (TO);
● nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, refrigerazioni. Tali pratiche, in particolare la refrigerazione, possono essere utilizzate per condurre la/le fermentazione/i atta/e ad ottenere nell’arco dell’intera annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui;
● il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto “Asti” o “Asti Spumante”, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non può avere una durata inferiore a un mese, compreso il periodo di affinamento in bottiglia;
● il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto “Asti” o “Asti Spumante” Metodo Classico (metodo tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere di almeno 9 mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e successivamente separato mediante sboccatura;
● l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti Spumante” e “Asti” o “Asti Spumante” Metodo Classico (metodo tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente;
● l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d’Asti” deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato Bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente;
● è vietata la pratica di arricchimento per la tipologia “Moscato d’Asti Vendemmia Tardiva;
● Il vino “Moscato d’Asti Vendemmia Tardiva” deve essere sottoposto a un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione;
► norme per l’etichettatura
● nell’etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti è obbligatoria l’indicazione del produttore / elaboratore;
● per tutte le tipologie di vini a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita, ad esclusione delle tipologie spumanti, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● per le tipologie “Moscato d’Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” è consentito l’uso del termine “vigna” accompagnato dal relativo toponimo o nome tradizionale;
● per la tipologia “Asti” o “Asti Spumante” Metodo Classico (metodo tradizionale), è consentita l’indicazione della data di “sboccatura“, purché veritiera e documentabile;
● per la tipologia “Asti” o “Asti Spumante” prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, è possibile l’indicazione in etichetta della dicitura “metodo Martinotti“;
► norme per il confezionamento
● il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti Spumante” e “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacità consentite. Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite può diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di bottiglie che abbiano una percentuale di vetro riciclato non inferiore all’85% del peso totale;
● è vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi una capacità superiore a 200 ml, l’utilizzo delle seguenti tipologie di chiusure:
– tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
– tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino.
I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente “Asti” o “Asti Spumante”.
Per bottiglie aventi una capacità non superiore a 200 ml è consentito l’utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia;
● i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d’Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiusi con sistemi di tappatura, marchiati indelebilmente “Moscato d’Asti”, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.
Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500, ad eccezione della tradizionale bottiglia “Albeisa“. È vietato per tale tipologia l’uso del tappo a fungo e della gabbietta.
È inoltre vietato l’utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:
– tappo corona;
– tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
– tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con
il vino.
Tutte le tipologie di tappi consentiti dalla vigente normativa devono essere marchiate indelebilmente “Moscato d’Asti”.
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
I vini Asti e Moscato d’Asti vengono prodotti in purezza utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco, dotato di un caratteristico e pregevole corredo aromatico. Le peculiarità che questa varietà conferisce ai due vini prodotti sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo. La forma di allevamento più diffusa è il Gujot che, grazie ad una vigoria contenuta della pianta, esprime uve di altissima qualità. La perfetta conoscenza del territorio e il costante miglioramento delle tecniche di vinificazione, nate appunto nel cuore della zona di produzione per merito di nomi altisonanti dell’enologia italiana quali Gancia, Martinotti, Mensio, Garino-Canina, Marone, hanno creato un bagaglio tecnico di esperienze difficilmente ripetibile.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Come noto il Moscato bianco, per la migliore espressione qualitativa soprattutto aromatica, predilige terreni calcarei. All’interno della zona di produzione, ripartita su 52 comuni delle province di Asti, Cuneo ed Alessandria, si ritrovano matrici geologiche con diversa composizione (terreni a prevalenza calcarea, argillosa o sabbiosa), le quali influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini derivanti.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
La vocazione del territorio, intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di “selezionare” nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta all’ambiente stesso: il Moscato bianco.

