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► zona di produzione ● Regione Sardegna: l’intero territorio amministrativo; ■ sottozona “Mogoro“: ● in provincia di Medio Campidano: comprende l’intero territorio comunale di Collinas, Sardara e Villanovaforru; ● in provincia di Oristano: comprende l’intero territorio comunale di Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala, Siris ed Uras;
► base ampelografica ● spumante, superiore, passito: min. 85% semidano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. nelle province di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l’irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere una densità minima di 3.250 ceppi/Ha; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha (11 t/Ha per la sottozona Mogoro e le tipologie Superiore e Passito) e 10,50% vol. (10,00% vol. per le versioni Spumante, 11,00% vol. per la sottozona Mogoro e 12,50% vol. per le tipologie Superiore e Passito); ● le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Sardegna Semidano” Passito devono subire un appassimento naturale su pianta o su graticci;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento in bottiglia devono essere effettuate all’interno delle zone delimitate; ● è consentito che le operazioni di elaborazione della tipologia Spumante siano effettuate anche fuori della zona delimitata; ● è consentito l’arricchimento con mosti concentrati provenienti da uve di vigneti iscritti all’albo della denominazione d’origine controllata “Sardegna Semidano” o con mosto concentrato rettificato, esclusa la tipologia Passito;
► norme per l’etichettatura ● fatta eccezione per il vino spumante, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Sardegna Semidano” destinato al consumo deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
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