Le DOC dell’Alto Adige: Alto Adige Sottozona Valle Isarco (Südtirol Eisacktal o Eisacktaler)

❂ Alto Adige Sottozona Valle Isarco (Südtirol Eisacktal o Eisacktaler) D.O.C.
(Approvato con P.M. 12/7/2019 – G.U. n.178 del 31/7/2019)
► zona di produzione
● in provincia di Bolzano: comprende in parte il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fié, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Varna, Velturno e Villandro;
► base ampelografica
● con menzione del vitigno bianchi (anche passiti): Traminer Aromatico, Pinot Grigio, Veltliner, Sylvaner, Müller Thurgau, Kerner, Riesling, min. 85%, possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15%, altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
● Klausner Laitacher: schiava e/o portoghese e/o lagrein e/o pinot nero, situati nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima deve essere di 3.300 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 13 t/Ha e 10,00% per il Müller Thurgau, 12,5 t/Ha e 9,50% vol. per il Klausner Laitacher, 10,00% vol. per il Sylvaner, 12 t/Ha e 10,00% vol. per il Veltliner, 11 t/Ha e 10,50% vol. per il Kerner, 10 t/Ha e 10,50% per il Riesling, 11,00% vol. per Traminer Aromatico e Pinot Grigio;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono avvenire all’interno del territorio della provincia di Bolzano;
● è consentito l’aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive ai sensi delle norme vigenti;
● è consentita l’aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse purché appartenenti alla stessa sottozona, nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nel presente disciplinare. Inoltre è consentita l’aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti;
● i vini bianchi “Alto Adige” Valle Isarco, con o senza menzione di vitigno, possono essere destinati a “Riserva” con un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a far data dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%;
► norme per l’etichettatura
● per i vini “Alto Adige” Valle Isarco prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone, Naz-Sciaves e Varna, è consentito indicare in etichetta la specificazione “di Bressanone“, in lingua tedesca “Brixner”;
● sulle bottiglie o altri recipienti deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve


