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Bevande spiritoseLe regole del vino

Regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione d’acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori

1) ACQUAVITI
Si intende per «acquavite» la bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, in modo che la bevanda mantenga i principi aromatici delle sostanze fermentate. Nella preparazione delle acquaviti, è consentita l’aggiunta di:
  • caramello;
  • zuccheri nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito.

ACQUAVITI DI FRUTTA
Aggiunte
Nella preparazione delle acquaviti di frutta è consentita l’aggiunta del frutto intero dalla cui distillazione è ottenuta la bevanda.
La durata dell’invecchiamento, effettuato in magazzini soggetti al regime di deposito fiscale, può essere indicata nella presentazione e nella promozione della bevanda e deve essere espressa in mesi e in anni, oppure soltanto in mesi.
Qualora il prodotto sottoposto ad invecchiamento è trasferito in diverso idoneo magazzino della stessa o di altra ditta, il periodo di invecchiamento già maturato si cumula con quello successivo purché le operazioni di trasferimento siano previamente comunicate agli organi di controllo, e siano completate, in regime di vigilanza fiscale, entro il tempo strettamente necessario.
Le acquaviti di frutta italiane possono essere commercializzate con le indicazioni geografiche ivi previste, quando concorrono le seguenti condizioni:
  • le acquaviti sono distillate nelle aree geografiche cui fa riferimento l’indicazione stessa;
  • le acquaviti hanno un titolo alcolometrico non inferiore a 40 per cento in volume;
  • tutte le operazioni successive alla distillazione sono effettuate nelle aree geografiche previste, esclusi l’imbottigliamento e le attività strettamente connesse.

BRANDY ITALIANO
La denominazione «brandy italiano» è riservata all’acquavite ottenuta in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale e invecchiata almeno dodici mesi in magazzini, ubicati nel territorio nazionale, soggetti al regime di deposito fiscale in recipienti di quercia non verniciati né rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.
Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento è consentito alle condizioni previste dalla normativa.
Aggiunte
Nella preparazione del brandy italiano è consentita l’aggiunta di:
  • zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito;
  •caramello;
  • sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato.
Titolo alcolometrico
Per poter essere ammesso al consumo il brandy italiano deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 38 per cento in volume. Il titolo alcolometrico volumico per il consumo è ottenuto mediante diluizione con acqua.
Limiti delle sostanze volatili
Il brandy italiano deve possedere:
  • un tenore di alcole metilico non superiore a g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
  • un tenore di sostanze volatili diverse da alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.

GRAPPA
La denominazione «grappa» è riservata esclusivamente all’acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillate in impianti ubicati nel territorio nazionale rispondente alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
Produzione
La grappa è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua nell’alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate.
  • Nella produzione della grappa è consentito l’impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La qualità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito.
  • L’impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disarticolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e inviate alla distillazione della miscela delle due flemme mediante disalcolazione separata delle vinacce e dalle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.
  • La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto.
  • L’osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono portati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l’avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.
Titolo alcolometrico
Per poter essere immessa al consumo la grappa deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 37,5 per cento in volume. Il titolo alcolometrico volumico per il consumo è ottenuto mediante diluizione con acqua.
Aggiunte
Nella preparazione della grappa è consentita l’aggiunta di:
  • sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche;
  • piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti;
  • zuccheri nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito;
  • caramello solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi.
Invecchiamento
Nella presentazione e nella promozione è consentito l’uso dei termini «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di deposito fiscale, in impianti ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.
  • È consentito, altresì, l’uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno 18 mesi.
  • Può essere specificata la durata dell’invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.
  • Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento è consentito alle condizioni previste dalla normativa.
Limite delle sostanze volatili
La grappa deve possedere:
  • un tenore di alcole metilico non superiore a 1.000 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
  • un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.
Assemblaggio
È ammessa la miscelazione fra grappe che differiscano tra loro, purché, il prodotto finito venga posto in vendita con la sola denominazione «grappa».
2. La miscelazione può essere effettuata anche fra grappe aventi diverso periodo di invecchiamento. Nella presentazione e nella promozione del prodotto ottenuto l’eventuale indicazione dell’invecchiamento deve essere riferita alla componente che ha. maturato. la durata minore.

GRAPPA CON INDICAZIONE GEOGRAFICA
Le grappe possono essere denominate e commercializzate con le indicazioni geografiche ivi previste quando concorrono le seguenti condizioni:
  • le grappe sono ottenute da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate nelle aree geografiche cui fa riferimento l’indicazione;
  • le grappe hanno un titolo alcolometrico non inferiore al 40 per cento in volume;
  • tutte le operazioni sono effettuate nelle aree geografiche previste, esclusi l’imbottigliamento e le attività strettamente connesse.
  • le grappe non sono miscelate con altre grappe prodotte al di fuori della zona geografica.

2) LIQUORI
I liquori preparati con una delle bevande spiritose previste, salvo quanto diversamente prescritto dalla regolamentazione comunitaria in materia, possono riportare in etichetta il riferimento alla bevanda spiritosa utilizzata a condizione che:
  • tutto l’alcole del liquore derivi dalla bevanda spiritosa evidenziata, esclusa l’eventuale aggiunta di aromi alcolici;
  • il termine «liquore» figuri sull’etichetta nella quale sono espresse tutte le indicazioni obbligatorie con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli usati per la designazione della bevanda spiritosa utilizzata.

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DISPOSIZIONI COMUNI
Etichettatura
La presentazione e l’etichettatura delle bevande dì cui agli articoli precedenti sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.
La grappa e le acquaviti d’uva possono riportare nella denominazione di vendita:
  • il riferimento al nome di un vitigno qualora siano ottenute dalla distillazione di materie prime provenienti per almeno l’85 per cento in peso della vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tale vitigno;
  • il riferimento a non più di due vitigni qualora siano state ottenute dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni, che devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale, decrescente; non è consentita l’indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore a 15(I) per cento in peso;
  • il riferimento al nome di un vino DOC, DOCG IGT, qualora le materie prime provengono da uve utilizzate della produzione di detto vino;
  • il riferimento al tipo di alambicco.
La provenienza delle materie prime deve essere comprovata mediante l’uso di registri vidimati in cui siano riportati i dati relativi alla denominazione delle varietà dei vitigni utilizzati, alle quantità acquistate, alle quantità giornaliere utilizzate ed alle quantità di prodotti finiti ottenuti espresse in anidro e in idrato.
Vigilanza e controllo
Fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli igienico – sanitari, la vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione delle bevande spiritose è effettuata dal Ministero dell’industria del commercio dell’artigianato e dal Ministero per le politiche agricole, avvalendosi, rispettivamente, degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato (UPICA) e dell’Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, nonché, previa intesa, delle strutture e di mezzi di altre amministrazioni dello Stato, conformemente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/307/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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