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Le Doc della Toscana: Pomino

Le Doc della Toscana: Pomino


❂ Pomino D.O.C.
(D.P.R. 25/2/1983 – G.U. n.262 del 23/9/1983; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul sito del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)


zona di produzione
● in provincia di Firenze: comprende parte del territorio del comune di Rùfina;

base ampelografica
bianco, riserva, vendemmia tardiva: Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Pinot Grigio min. 70%, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana (vedi →allegato), presenti nei vigneti, max. 30%;
spumante bianco o rosato (anche riserva): Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Pinot nero min. 70%, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana (vedi →allegato), presenti nei vigneti, max. 30%;
Vin Santo: Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Pinot Grigio e/o Trebbiano toscano min. 70%, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana (vedi →allegato), presenti nei vigneti, max. 30%;
con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Sauvignon (ciascuno min. 85%), possono concorrere altre uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana (vedi →allegato), presenti nei vigneti, max. 15% del totale delle viti;
rosso, riserva, Vin Santo Occhio di pernice: min. 50% Sangiovese, max. 50% Pinot Nero e/o Merlot, possono concorrere altre uve a bacca rossa, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana (vedi →allegato), presenti nei vigneti, max. 25% del totale delle viti;
con menzione del vitigno rossi: Pinot Nero, Merlot (ciascuno min. 85%), possono concorrere altre uve a bacca rossa, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana (vedi →allegato), presenti nei vigneti, max. 15% del totale delle viti;

norme per la viticoltura
le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

  • Terreni e giacitura: sono da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni, situati a un’altitudine non superiore a m. 650 per il tipo rosso e a m. 800 per il tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati;
  • Densità di impianto: per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi a ettaro in coltura specializzata;

è consentita la pratica dell’irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva ammessa per tutte le tipologie, ad esclusione della tipologia spumante, è di 9 t/Ha; tale produzione non può comunque superare i 4 kg/ceppo per i vecchi impianti e i 2,3 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi a ettaro. La produzione massima di uva ammessa per la tipologia “Spumante” è di 15 t/Ha; tale produzione non può comunque superare i 3,7 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi a ettaro;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 9% vol. per la tipologia “Spumante“, 10% vol. per tutte le altre tipologie provenienti da uve bianche e 11% vol. per tutte le tipologie provenienti da uve rosse. Per la qualifica “Riserva” la tipologia “Spumante” deve assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 10% vol., e le tipologie Bianco e Rosso devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,5% vol.;
per le tipologie Bianco Vendemmia Tardiva e Rosso Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolometrico naturale minimo non inferiore a 12,00% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, l’arricchimento del grado alcolico, l’appassimento delle uve e la spumantizzazione, devono essere effettuate all’interno della provincia di Firenze. L’imbottigliamento dei vini “Pomino” di tutte le tipologie previste deve avvenire all’interno della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e l’eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento; la fermentazione e l’invecchiamento obbligatorio delle tipologie “Vin Santo” debbono avvenire nell’ambito della zona di vinificazione delle uve in appositi locali ed in recipienti in legno di capacità non superiore a hl. 4. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50% vol.;
è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;
i seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo d’invecchiamento:
Pomino Rosso: almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere;
Pomino Rosso Riserva: non meno di due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve per entrambe le tipologie;
Pomino Bianco Riserva: non inferiore a un anno, di cui almeno otto mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve;
Pomino Spumante: deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del I°gennaio successivo alla raccolta delle uve;
Pomino Spumante Riserva: deve permanere per almeno trentasei mesi sui lieviti di fermentazione, ai sensi della normativa vigente;
Pomino Vin Santo e Pomino Vin Santo Occhio di Pernice: l’invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 4 hl;

norme per l’etichettatura e il confezionamento
nell’etichettatura dei vini, per tutte le tipologie ad esclusione del “Pomino Spumante“, deve figurare, veritiera e documentabile, l’annata di produzione delle uve. Il “Pomino Spumante”, nelle tipologie Bianco e Rosato, che abbia trascorso un periodo di almeno 24 mesi di permanenza sui lieviti, può riportare l’annata di produzione delle uve. Il “Pomino Spumante” Riserva deve obbligatoriamente riportare nell’etichettatura l’annata di produzione delle uve. Per il “Pomino Spumante” Rosato è ammessa, in alternativa l’indicazione “Rosé”. Per le tipologie “Pomino Spumante” che non riportano in etichetta l’annata di produzione delle uve, è obbligatorio indicare l’annata di sboccatura;
i vini possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 12 litri;
per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di forma bordolese e/o borgognona e/o idonea bottiglia da spumante o forme similari. Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge; le tipologie Spumante devono essere chiuse con tappo in sughero a forma di fungo ancorato;

legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata ricade nella parte nord orientale della Regione Toscana, in Provincia di Firenze e comprende un territorio pedemontano situato sul medio versante della Valle della Sieve, in una zona d’alta collina e di bassa e media montagna, a circa 40 Km a nord-est di Firenze.
La superficie dove si coltivano i vigneti del Pomino rappresenta quindi una realtà ambientale e produttiva unica in Toscana, dove lo specifico microcosmo ecologico e climatico rende possibile il perfetto equilibrio tra vigneti, boschi di abeti, castagneti ed oliveti.
I terreni dell’area sono principalmente arenacei e marnosi presentando quindi un prevalente tenore siliceo e micaceo con poca argilla, con importante presenza di scheletro nella parte più alta, dove si trovano i vigneti di uve a bacca bianca più aromatica.
L’altitudine dei terreni coltivati a vite della DOC Pomino è compresa tra i 300 e i 750 metri, fattore questo che rappresenta un carattere certamente unico nel pur variegato panorama vitivinicolo toscano, con pendenze variabili ed esposizione principalmente ad ovest e sud-ovest.
Il clima della fascia produttiva, pur rientrando per buona parte dell’anno nell’area di influenza del clima temperato e freddo, risente soprattutto in estate di quello mediterraneo che ne condiziona in maniera determinante la fase finale del ciclo vegetativo, permettendo di raggiungere un ottimale grado di maturazione delle uve; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni rigidi.
Le precipitazioni medie annue, che data l’estrema limitatezza della superficie della DOC si possono definire costanti su tutta l’area, vanno dai 550 ai 700 mm secondo gli anni.
La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 70% nel periodo autunno-inverno.
Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Pomino”.
Come in molte altre zone della Toscana, regione storicamente vocata alla eccellenza della produzione vitivinicola italiana, anche a Pomino la storia inizia da molto lontano, con l’opera e le idee di un precursore ottocentesco dell’indirizzo specializzato che contraddistingue attualmente il settore vitivinicolo della regione.
Vittorio degli Albizi proveniva dal ramo francese di questa nobile famiglia fiorentina, emigrata in Provenza nel 1523 in seguito alle lotte con i Medici per il potere a Firenze. Fu appunto il padre Alessandro ad entrare in possesso negli anni 40 dell’Ottocento delle proprietà della Valdisieve, tra le quali appunto Pomino, poi confluite nel patrimonio Frescobaldi in seguito al matrimonio della sorella di Vittorio, Leonia, con un membro di quella famiglia.
Dotato di una mentalità pragmatica e razionale di stampo francese, Vittorio si trovò a respirare il clima di fermento che investì l’agricoltura toscana nel periodo pre e post-unitario, inserendosi in quel dibattito che aveva come oggetto l’ammodernamento della vitivinicoltura e come cassa di risonanza l’Accademia dei Georgofili, con interlocutori del calibro di Bettino Ricasoli.
In una “memoria” letta in due adunanze dell’Accademia nel corso del 1867, illustrò il suo progetto in campo vitivinicolo: di fronte alla congiuntura favorevole e alla necessità di ricostituire il patrimonio viticolo depauperato dall’oidio, sviluppò l’idea della vite in coltura esclusiva, all’interno di una fascia altimetrica sottratta ai condizionamenti dell’ “alberata” toscana, attraverso una scelta razionale di vitigni sottoposti alla sperimentazione agronomica. La viticoltura specializzata non era estranea alla tradizione toscana discendendo dall’età classica e medievale, come si evince da una “Lettre de noblesse des vins de Cassis”, che recita testualmente: “Le vignoble Cassidèn […] ne commença à prendre de l’extension que vers 1520, lorsque vinren s’établir à Cassis quelques membres d’une très ancienne famille de Florence, le Albizzi, […] qui apportèrènt à Cassis de nouveaux cepages muscatels provenant de leurs anciens vignobles florentins et en firent des plantations”.
Vittorio ripercorse così a ritroso le orme dei suoi antenati, importando in Italia la tecnologia vitivinicola e lo spirito d’intrapresa dei francesi e riversando a Pomino larga parte del suo geniale impegno di agronomo e viticoltore. Decise quindi di sostituire o integrare con altri tipi di uve i vitigni, allora in uso a Pomino (Sangioveto, Canaiolo e Trebbiano), tutti a maturazione tardiva, abbandonando al tempo stesso la coltura promiscua in favore della coltura viticola specializzata submontana, tra i 500 e i 650-700 metri di altezza, che ben si prestava a produrre “vini fini e più squisiti”, capaci di un raffinato bouquet.
Fin dal 1855 aveva introdotto a Pomino vitigni francesi dalla borgogna quali Pinot Noir, Pinot Gris e Blanc, oltre a Chardonnay e Sauvignon, nell’intento di ottenere lo “chablis di Pomino”, consapevole del fatto che: “il mio possesso di Pomino, che si stende sul fianco di uno dei tanti sproni dell’Appennino esposto a mezzogiorno ponente, produce un vino molto apprezzato e decantato anco dal poeta Redi nel poema Bacco in Toscana”.
È quindi su queste basi storiche che questo vino, migliorato con nuovi vitigni selezionati clonalmente in loco, ha infatti ottenuto la DOC nel 1983, poi costantemente aggiornata nel corso degli anni.
L’incidenza dei fattori umani è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
– base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica interessata: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon e Trebbiano per i vini bianchi; Sangiovese, Pinot Nero e Merlot per i vini rossi.
– Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere un’adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le produzioni di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (63 hl/ha per i vini fermi; 54 hl/ha per la vendemmia tardiva; 31,5 hl/ha per il Vin Santo e 105 hl/ha per lo spumante).
– Le pratiche relative all’elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso e bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziati per la tipologia di base e le tipologie riserva, riferite quest’ultime a vini più strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatorio solo per i vini rossi. Per le tipologie Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta per raggiungere l’idonea gradazione alcolica mentre le tipologie Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte, fatte appassire sulla pianta o in locali idonei e successivamente fermentate ed invecchiate in legno come vuole la vecchia tradizione. Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata “Pomino” devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico e organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
Tutte le tipologie previste per i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate, con marcati sentori di frutti di montagna per alcuni di questi che ne confermano l’influenza dell’ambiente nel quale si trovano, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
I vini bianchi si presentano altresì di particolare intensità e ampiezza negli aromi, molto persistenti e variegati proprio per il significativo apporto che il clima dell’ambiente pedemontano (alternanza caldo – freddo) favorisce; la struttura e la tessitura di questi vini rende omaggio alla tipologia di vitigni nobili e soprattutto al loro adattamento in un ambiente che ne esalta le caratteristiche specifiche.
In questo contesto certamente unico ed esclusivo, trova la sua naturale ambientazione anche lo spumante che, pur essendo l’ultimo nato tra le tipologie del Pomino DOC, già mostra spiccati elementi distintivi, supportati da ottimi tenori acidici e aromatici e importanti componenti strutturali che conferiscono la prodotto finale peculiarità molto personali.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ovest – sud ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona tessitura che presentino un valido spessore ed un sottosuolo coerente, con buona esposizione e adatti ad una viticoltura di qualità.
Il particolare bouquet del Pomino e le particolari note caratteriali percepibili al gusto, sono indubbiamente dovute alle specifiche caratteristiche pedoclimatiche della zona che sommano inverni freddi e rigidi ad estati sufficientemente assolate e calde, che però mantengono una significativa escursione termica giornaliera che assicura il mantenimento degli aromi.
La centenaria storia vitivinicola del Pomino, già conosciuto nel medioevo come attestano numerosi documenti storici, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Pomino”.
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino a ottenere gli attuali rinomati vini.

Allegato

► Vitigni idonei alla produzione dei vini della DOC Pomino
1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsaglina N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D’Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiolo N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Groppello di Santo Stefano N.
36. Groppello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbech N.
41. Malvasia Bianca di Candia B.
42. Malvasia Bianca lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.
54. Moscato Bianco B.
55. Muller Thurgau B.
56. Orpicchio B.
57. Petit manseng B.
58. Petit verdot N.
59. Pinot Bianco B.
60. Pinot Grigio G.
61. Pinot Nero N.
62. Pollera Nera N.
63. Prugnolo Gentile N.
64. Pugnitello N.
65. Rebo N.
66. Refosco dal Peduncolo rosso N.
67. Riesling Italico B.
68. Riesling Renano B.
69. Roussane B.
70. Sagrantino N.
71. Sanforte N.
72. Sangiovese N.
73. Sauvignon B.
74. Schiava Gentile N.
75. Semillon B.
76. Syrah N.
77. Tempranillo N.
78. Teroldego N.
79. Traminer Aromatico Rs
80. Trebbiano Toscano B.
81. Verdea B.
82. Verdello B.
83. Verdicchio Bianco B.
84. Vermentino B.
85. Vermentino Nero N.
86. Vernaccia di San Gimignano B.
87. Viogner B.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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