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Area
di produzione - viene prodotto nelle province di Modena e
Reggio Emilia mediante l'impiego di mosti ottenuti da uve
coltivate nella regione Emilia-Romagna. Caratteristiche al
consumo - limpidezza: limpido e brillante; colore: bruno
intenso; odore: caratteristico, persistente, intenso e delicato,
gradevolmente acetico, con eventuali note legnose; sapore:
agrodolce, equilibrato, gradevole, caratteristico; densità a 20°
C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato; titolo
alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume;
estratto secco netto minimo: 30 gr per litro; acidità totale
minima: 6 per cento; anidride solforosa totale: massimo 100
mg/l; ceneri: minimo 2,5 per mille; zuccheri riduttori: minimo
110 g/l. E' consentita la dizione "invecchiato" qualora
l'invecchiamento si protragga per un periodo non inferiore ai
tre anni, in botti, barili o altri recipienti in legno.
Metodo di produzione - è ottenuto, con particolare e
tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, parzialmente
fermentati e/o cotti e/o concentrati, con l'aggiunta di
una aliquota di aceto vecchio di almeno dieci anni, in modo da
conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici, e con
l'aggiunta di aceto ottenuto per certificazione di solo vino
nella misura di almeno il 10%. La percentuale di mosto d'uva
cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20% della
massa da avviare all'elaborazione. Le operazioni di elaborazione
e invecchiamento obbligatorio devono avvenire nei territori
corrispondenti alle province di Modena e Reggio-Emilia. Fino ad
un massimo del 2% del volume del prodotto finito è consentita
l'aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica. E'
vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza. Per
l'acetificazione si usano colonie batteriche selezionate, oppure
il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o
lenta a truciolo, seguita da affinamento. In ogni caso,
l'acetificazione e l'affinamento devono effettuarsi in
recipienti di legno pregiato, quali ad esempio rovere, castagno,
quercia, gelso e ginepro, nell'arco di un periodo minimo di
sessanta giorni a partire dalla data in cui è terminato
l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione. |